Inquinamento urbano: responsabili gli amministratori o… la pianura padana?

“Per la prima volta in Italia si terrà un processo penale per inquinamento ambientale colposo nei confronti degli amministratori pubblici regionali e comunali che hanno avuto una responsabilità sulla qualità dell’aria a Torino” mette in rilevo Simone Bauducco su Il Fatto. “Sette gli imputati, tra i quali gli ex sindaci Piero Fassino e Chiara Appendino e l’ex presidente della Regione Sergio Chiamparino. Dovranno rispondere del reato di inquinamento ambientale colposo per il periodo 2015-2019. Secondo l’accusa, non avrebbero adottato misure efficaci per evitare il continuo sforamento dei limiti di concentrazione degli inquinanti nell’aria stabiliti dalla legge, sforamenti che hanno determinato, secondo i consulenti tecnici della Procura della Repubblica, oltre mille morti premature e numerosi ricoveri ospedalieri.”
“Un processo pioniere a livello italiano.” enfatizza il giornale “Non era mai accaduto prima che i rappresentanti di un ente pubblico venissero rinviati a giudizio per questo reato. In passato altre inchieste in altre città non avevano superato il vaglio del giudice”.
 
Infatti, sfogliamo  a pagina 420 di “Ambiente Delitto Perfetto” (Barbara Tartaglione e Lino Balza) il capitolo “L’incompetenza scientifica dei giudici in materia di reati ambientali”.
 
Siamo appunto nel periodo preso in esame dal tribunale di Torino: Nel 2015, l’archiviazione-prescrizione-assoluzione del Gip Paolo Bargero impedisce addirittura l’avvio, a carico del sindaco di Alessandria, Piercarlo Fabbio,  del procedimento penale promosso ben 9 anni prima dalla nostra Associazione  con  denuncia per omissioni di atti di ufficio nella tutela della salute pubblica. Viene così rilasciata licenza di impunità a tutti i sindaci presenti e futuri, che è anche la condanna ai cittadini di ammalarsi e morire per lo smog urbano. L’escamotage del PM Giancarlo Vona, nel chiedere l’archiviazione, è consistito nel sostituire come capo di imputazione l’art. 328 (omissione di atti di ufficio) che prevede la reclusione,  con l’art. 674 (getto pericoloso di cose) che prevede la contravvenzione pecuniaria. Il Gip, dopo nove anni, appena subentrato alla collega che aveva invece accolto le nostre richieste  di supplementi di indagini, non ha neppure letto l’esposto  basato sull’art. 328, si è risparmiato la lettura del volume di documenti e perizie (90 pagine e successivi supplementi), e ha ordinato  con una  striminzita paginetta di 11 pagine l’archiviazione per prescrizione.”. Nelle motivazioni del Gip: il reato non è attribuibile alle Amministrazioni bensì… alla Pianura Padana (sic).