La Corte Costituzionale si è pronunciata (con un inammissibile ritardo di 640 giorni dalla pubblicazione del decreto legge) in merito alla legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale e della sospensione dal lavoro e dallo stipendio per gli operatori sanitari inadempienti all’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19. Responso: “Le scelte del legislatore sull’obbligo vaccinale del personale sanitario (compresi gli amministrativi nonchè i docenti ed il personale della scuola, i militari e le forze di polizia) sono non irragionevoli, né sproporzionate”.
Decreto legittimo e ragionevole non significa “scientificamente fondato”: infatti la Corte ha dato per certo che la situazione sanitaria del paese, al momento dell’emanazione del D.L. 44/2021, fosse realmente della gravità dichiarata dal governo e che la soluzione proposta fosse realmente adeguata alla supposta gravità della situazione, ovvero che l’assunzione obbligatoria del “vaccino” per poter lavorare, fosse scientificamente l’unica soluzione possibile ed una soluzione priva di rischi di gravi effetti avversi per la salute. Cioè la Corte si è fidata ciecamente dei fondamenti di verità in base ai quali il governo e il legislatore hanno deciso, e questi a loro volta si sono affidati ai propri consulenti scientifici, con la conferma di credibilità garantita dai mezzi di informazione (di propaganda?). Ma il famoso CTS (Comitato Tecnico Scientifico) non è forse di nomina politica, senza che nessuno a nome dei cittadini abbia avuto modo di verificare le competenze e l’assenza di conflitti di interessi dei consulenti tecnici nominati? Ma in Italia c‘era realmente una grave epidemia con il rischio concreto della morte della popolazione (come avvenne alla metà del XIV secolo), e davvero esisteva un farmaco in grado di evitare tutte queste morti?
Insomma, si pone la questione degli “organi di garanzia” attualmente non previsti dalla Costituzione. Clicca qui.