“Strategia nucleare”, con tanto di “S” maiuscola: così i dottor Stranamore di Villa Certosa hanno definito, con tutta la consueta sobrietà, anche semantica, che connota questo esecutivo, “il documento programmatico del Governo con il quale sono delineati gli obiettivi strategici in materia nucleare”, come si legge all’art. 2, lett. “l”, dello “schema di decreto legislativo, recante la disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare [….] ai sensi dell’art. 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”
La Strategia in questione, a prescindere dalle peculiarità degli Strateghi con i rialzi nelle scarpe, le chiome semoventi ed i talami ex-sovietici sovraffollati, ha il grande pregio, tra i tanti, di metter in vivida luce, una volta per tutte, quale macroscopico “equivoco” (per così dire) terminologico si celi sotto la locuzione “nucleare civile” in presunta contrapposizione a quella di “nucleare militare”.
È già la citata legge delega dell’anno scorso, nell’art. 25, c. 2, a chiarire, alla lettera a), ossia al suo primo principio e criterio direttivo, l’aria democratica che tira nella gestione da parte di questo governo della “materia nucleare”: vi si prevede, infatti, la “possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e di protezione.”
Laddove qualcuno avesse avuto ancora dubbi sull’esatta gerarchia dei poteri decisionali quando c’è di mezzo sua maestà l’atomo, la lett. f) serve a fare definitivamente chiarezza sul punto, giacché si afferma la necessità della “determinazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall’art. 120 della Costituzione.”
Anzitutto, c’è da evidenziare l’enigmatico riferimento ad una norma costituzionale, l’art. 120, per l’appunto, che legittima l’intervento sostitutivo del Governo nei confronti di “organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni” solo “nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell’unità giuridica o dell’unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali”.
In quale dei casi evocati dalla previsione costituzionale su citata dovrebbe ricondursi la decisione di istallare una centrale nucleare per legittimare il potere sostitutivo del Governo?
A tacere del fatto che il medesimo art. 120 si chiude con un’invocazione (che, alla luce dei testi normativi che si stanno esaminando in questo scritto, suscita grande tenerezza) a che “i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.”
In ogni caso, l’elemento chiarificatore della su citata gerarchia di poteri decisionali che si rinviene nella normativa di delega dello scorso anno è dato dal fatto che in tutto l’articolo 25 non v’è alcuna previsione in ordine alla “mera” determinazione delle modalità di raggiungimento delle intese con i diversi enti coinvolti, né, men che meno, in ordine alla rilevanza, se non vincolatività, di quelle intese nei confronti del Governo.
In pratica, l’unica disposizione che la maggioranza parlamentare ha pensato bene di introdurre nel provvedimento di delega all’esecutivo sulla questione, discretamente vitale in uno Stato democratico e, ancor più, solennemente “federale”, del rapporto tra il potere centrale e quello degli enti locali in una materia non proprio minore come quella nucleare, ha avuto come unica finalità quella di “determinare le modalità” con cui il primo può “sostituire”, ossia scavalcare, i secondi.
E cotanto Governo, essendo stato “delegato” dai suoi onorevoli mandanti in tale munifica guisa, ovviamente non ha tradito le aspettative.
All’art. 11, in materia di “certificazione dei siti”, dello schema di decreto legislativo su citato, infatti, si legge, al c. 5, che “il Ministro dello sviluppo economico [….] sottopone ciascuno dei siti certificati all’intesa della Regione interessata, che si esprime previa acquisizione del parere del comune interessato.”
Dalla lettura di questa norma, sembrerebbe poco chiaro in quali forme si acquisisca quest’ ultimo parere, ossia quello delle popolazioni direttamente destinatarie del gentile omaggio di una centrale nucleare sul loro territorio, ma soprattutto quale valore reale esso abbia rispetto alla decisione finale sul “sito”.
Ancora una volta, la norma immediatamente successiva, quella del comma 6, fuga ogni dubbio: “Ove [….] non si pervenga ancora alla definizione dell’intesa [….], si provvede all’intesa (sic!) con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con la partecipazione del presidente della Regione interessata.”
In pratica, un’ “intesa” per decreto.
Ma, in compenso, con il presidente della Regione interessata che “partecipa”, con un ruolo, se ne desume, della stessa pregnanza politica di quello dell’appendiabiti della stanza governativa, al Consiglio dei ministri nel quale si scrive il decreto del Presidente della Repubblica che “provvede all’intesa”.
Son soddisfazioni!
Naturalmente, stante una tale democraticità e partecipatività di tutto il procedimento, il comma 7 statuisce che, “l’intesa ovvero il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 6 operano anche in deroga ai Piani energetico ambientali delle Regioni interessate da ciascuna possibile localizzazione.”
Altro mirabile esempio dell’idea, e soprattutto della pratica, di questo governo di “federalismo”.
Ancora, all’art. 13, (“Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio degli impianti nucleari e per la certificazione dell’operatore”), c. 10, si prevede una “conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 con l’Agenzia, i Ministeri concertanti, la Regione e gli enti locali interessati e con tutti gli altri soggetti e le amministrazioni coinvolti”.
Anche in tal caso, però, si tratta di una “trattativa” non proprio libera e sovrana per gli enti seduti al tavolo.
Specie per gli enti locali.
Infatti, la norma che segue a ruota, quella del comma 11, sgombra anche qui il campo da ogni equivoco: “Qualora in sede di conferenza di servizi di cui al comma precedente, non venga raggiunta la necessaria intesa con un ente locale coinvolto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, assegna all’ente interessato un congruo termine per esprimere l’intesa; decorso inutilmente tale termine, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri cui partecipa il Presidente della Regione interessata all’intesa, è adottato [….] decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sostitutivo dell’intesa.”
Repetita iuvant.
In conclusione, da questo ordito legislativo si ricava l’ennesima conferma che in ambito energetico oggi ci si trova ormai di fronte a due prospettive sostanzialmente incompatibili tra loro: o una produzione finalmente pulita, diffusa e democratica di energia da fonti rinnovabili, necessariamente accompagnata da un consumo sobrio ed efficiente; o una produzione certamente inquinante e potenzialmente devastante da fonti fossili e nucleari, in cui i pannelli fotovoltaici servono al massimo per decorare i tetti delle centrali atomiche.
Una produzione, in quest’ultimo caso, ancora rigidamente concentrata in poche mani e accentrata, per legge, nei suoi processi decisionali.
Con quelle stesse mani che da queste produzioni arraffano profitti principeschi ed espellono le relative scorie, non necessariamente balsamiche per l’ambiente e la salute pubblica, sui territori sedi di quelle attività.
Un gustoso quadretto finale che a questi territori, al nostro territorio, non è propriamente sconosciuto.